STATUTO
ISERNIA CAMPER CLUB
ARTICOLO 1
E’ costituito, con sede in ISERNIA, alla Via Umbria,
n.8, una Associazione che assume la denominazione di ISERNIA CAMPER CLUB.
ARTICOLO 2
L’Associazione è un centro permanente apartitico, a
carattere democratico e senza finalità di lucro che può aderire ad associazioni
del tempo libero e culturali, secondo le deliberazioni dell’Assemblea.
ARTICOLO 3
FINALITA’ E SCOPI .
Sono compiti dell’Associazione: favorire,
promuovere, organizzare attività culturali, sportive, ricreative, sociali e del
tempo libero in genere, proporre alle Amministrazioni una adeguata
programmazione turistico-Culturale del territorio, creare strutture proprie e
pubbliche (con l’ausilio di Enti ed Amministrazioni) al fine di favorire
l’incremento turistico itinerante (aree attrezzate), sensibilizzare gli iscritti
ad un comportamento atto a qualificare l’uso di caravan, autocaravan e simili
nel rispetto dell’ambiente.
ARTICOLO 4
Il numero dei soci è illimitato; all’ISERNIA CAMPER
CLUB possono aderire tutti i cittadini che abbiano interessi compatibili con le
finalità della Associazione.
ARTICOLO 5
Per divenire soci è necessario essere presentato da
altro socio iscritto e sottoporre domanda al Consiglio Direttivo, compilando in
ogni sua parte, lo stampato all’uopo predisposto adeguatamente firmato. Il
Consiglio Direttivo si pronuncerà sulla ammissibilità del nuovo socio nella
Seduta successiva alla data di presentazione della domanda stessa.
L’iscrizione alla Associazione comporta la piena
osservanza del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, nonché
delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
ARTICOLO 6
I Soci ed i componenti il nucleo familiare hanno
diritto a frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le
attività e manifestazioni promosse dall’Associazione stesso.
ARTICOLO 7
I Soci sono tenuti al pagamento della tessera
sociale all’atto dell’iscrizione, delle quote associative
delle quote straordinarie che saranno eventualmente deliberate dall’Assemblea.
ARTICOLO 8
I Soci saranno espulsi o radiati qualora:
-
- si rendano morosi del pagamento della tessera
sociale, delle quote associative o di quelle straordinarie;
-
-
quando non ottemperino alle disposizioni del
presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi
sociali;
-
-
quando, in qualunque modo, arrechino danni
morali e/o materiali al Circolo e/o ai soci;
-
-
quando vengano accertate situazioni possibili
di denuncia alla Autorità Giudiziaria.
Le espulsioni e le radiazioni saranno decise
dall’Assemblea dei Soci che esaminerà l’istruttoria
del Collegio dei Probiviri.
ARTICOLO 9
PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è
costituito:
-
dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di
proprietà dell’Associazione;
-
da erogazione e/o lasciti diversi;
-
dagli avanzi amministrativi;
-
dalle quote sociali, dai contributi dei Soci,
dai proventi derivanti alla Associazione dall’esercizio delle varie attività.
Le quote sociali e le somme versate a qualsiasi
titolo all’Associazione, non sono in alcun caso rimborsabili.
ARTICOLO 10
BILANCIO
Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo
dell’esercizio sociale, relativo al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di
ogni anno devono essere presentati all’Assemblea dei Soci entro il 31 marzo di
ogni anno.
Il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione
del Consiglio Direttivo ed a quella dei Revisori Dei Conti, deve essere
depositato presso la segreteria a disposizione dei Soci, non meno di dieci
giorni prima della riunione dell’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio
stesso.
Gli avanzi amministrativi del bilancio saranno
reinvestiti in iniziative culturali, turistiche, sportive e per nuovi impianti o
per ammortamento delle attrezzature.
ARTICOLO 11
ORGANI SOCIALI.
Sono organi sociali :
L’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, i
Sindaci Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri.
ARTICOLO 12
ASSEMBLEA.
Le Assemblee dei Soci, possono essere ordinarie o
straordinarie.
Le Assemblee sono convocate dal Presidente mediante
avviso esposto nell’Albo Sociale, almeno dieci giorni prima di quello fissato
per la riunione e con lettera da spedirsi ai nuclei familiari dei Soci entro gli
stessi termini.
L’Assemblea Ordinaria viene convocata annualmente
nel periodo che va dal 31 dicembre al 31 marzo. Essa approva le linee generali
del programma di attività per l’anno sociale, approva il Bilancio consuntivo e
preventivo, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e
sugli argomenti espressamente demandati alla sua competenza dalle norme del
presente Statuto.
L’Assemblea è chiamata ad eleggere il Consiglio
Direttivo, i Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri ogni due anni.
ARTICOLO 13
L’Assemblea straordinaria può essere convocata
anche:
-
tutte le volte che il Consiglio lo reputi
necessario;
-
ogni qual volta ne faccia richiesta il
Collegio dei Probiviri;
-
allorché ne faccia richiesta motivata almeno
un decimo dei Soci.
L’Assemblea dovrà essere convocata entro venti
giorni dalla data in cui viene richiesta.
ARTICOLO 14
In prima convocazione, l’Assemblea sia Ordinaria che
Straordinaria è regolarmente costituita con la metà più uno dei Soci, in seconda
convocazione è regolarmente costituita indipendentemente dal numero degli
intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei Presenti, su tutte le
questioni poste all’ordine del giorno.
La seconda convocazione può aver luogo un’ora dopo
la prima.
ARTICOLO 15
Le votazioni, salvo casi particolarissimi e sui
quali verrà deciso di volta in volta, avvengono a scrutinio palese.
Per le elezioni delle cariche sociali, come per
tutte le votazioni riguardanti persone, si procederà a scrutinio segreto.
ARTICOLO 16
L’Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria è
presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vice
Presidente, o in mancanza di entrambi dalla persona designata dagli intervenuti.
Le delibere adottate dovranno essere trascritte su apposito libro dei verbali.
ARTICOLO 17
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di
cinque e da un massimo di undici membri eletti tra i Soci.
ARTICOLO 18
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il
Presidente, il vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario e fissa le
responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all’attività svolta dalla
Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.
In caso di dimissioni o integrazioni di uno o più
Consiglieri, è riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare altri membri fino ad un terzo
del numero dei suoi primari componenti seguendo l’ordine dei non eletti.
ARTICOLO 19
Il Consiglio Direttivo ove se ne renda opportuno,
può avvalersi delle prestazioni di professionisti esterni.
ARTICOLO 20
Le funzioni dei membri degli Organi Sociali sono a
titolo gratuito e saranno rimborsate le sole spese inerenti all’espletamento
dell’incarico. Tutte le spese devono essere preventivamente autorizzate da
apposita delibera del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 21
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente
ogni 15 gg. e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il
Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
ARTICOLO 22
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
-
esaminare le domande di ammissione ed esporle
all’Albo per 15 gg.;
-
deliberare circa l’ammissione dei nuovi Soci;
-
redigere i programmi di attività sociali
previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;
-
curare l’esecuzione delle deliberazioni
dell’Assemblea;
-
redigere i bilanci;
-
compilare progetti per l’utilizzo degli
avanzi amministrativi;
-
stipulare gli atti ed i contratti attinenti
alle attività sociali;
-
formulare il regolamento interno da
sottoporre alla approvazione dell’Assemblea;
-
incentivare la partecipazione dei Soci alle
attività sociali.
Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio
Direttivo può avvalersi della collaborazione di responsabili di commissioni di
lavoro da esso nominati.
Detti responsabili possono partecipare alle riunioni
del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
La validità dell’adunanza del Consiglio Direttivo è
dalla metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni si considereranno
approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
ARTICOLO 23
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma
sociale. In caso di sua assenza o impedimento sarà sostituito dal Vice
Presidente. Per quanto concerne la firma sugli assegni bancari, questa dovrà
essere apposta in modo congiunto dal Presidente e dal Tesoriere.
ARTICOLO 24
MODIFICHE DELLO STATUTO.
Le eventuali modifiche del presente Statuto dovranno
essere richieste da almeno 1/5 dei Soci. L’Assemblea sarà validamente costituita
dalla presenza di almeno ¾ degli associati e delibererà con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
ARTICOLO 25
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere
deliberato da almeno tre quarti degli Associati.
ARTICOLO 26
In caso di scioglimento dell’Associazione,
l’Assemblea, delibera con la maggioranza di cui al precedente articolo, sulla
destinazione del patrimonio residuo, detratte le passività, per uno o più scopi
previsti dal presente Statuto.
ARTICOLO 27
Per tutte le materie non contemplate dal presente
Statuto, e riflettenti le modalità di funzionamento degli Organi Sociali, si
provvederà con appositi Regolamenti interni.
ARTICOLO 28
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa
riferimento al Codice Civile.
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